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Info e consigli

APE e 65%

Esclusa la detrazione per gli immobili locati a terzi e per quelli locati dalle società immobiliari

La detrazione del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici è esclusa per gli immobili locati a terzi e per quelli locati dalle società immobiliari, poiché spetta solo a chi utilizza gli immobili.
Lo ha precisato la risoluzione n. 340/E del 1° agosto 2008 con la quale l'Agenzia delle Entrate risponde al quesito di una società proprietaria di una serie di immobili adibiti a locazione abitativa, sui quali intende provvedere alla sostituzione e al rinnovamento degli impianti di climatizzazione invernale.Considerato che il capitale immobiliare della società risulta sottoscritto per il 2% da un socio accomandatario e per il 98% dalla medesima società, che a sua volta fa capo per il 99% e per l'1% rispettivamente ad altri due soci, la società chiede se per tali interventi i singoli soci possano fruire della detrazione del 55%.
In base alla propria interpretazione, la società ritiene che l'agevolazione spetti a questi ultimi soci considerata la sostanziale equiparabilità economica della fattispecie a quella di una normale società di persone composta da tre soci persone fisiche.La detrazione del 55%, ricorda l'Agenzia, è stata introdotta dalla legge Finanziaria 2007 per la realizzazione di interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici, e prorogata fino al 2010 con la Finanziaria 2008.
L'art. 2 del decreto 19 febbraio 2007 ha incluso tra i beneficiari dell'agevolazione anche i soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su parti di essi o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, da essi posseduti o detenuti.L'Agenzia precisa che la normativa fiscale in materia di riqualificazione energetica è “finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso l'attribuzione di un beneficio che, per un'interpretazione sistematica è riferibile esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi
”.
Quindi, per quanto concerne la fruizione della detrazione da parte delle società, o più in generale da parte dei titolari di reddito d'impresa, si deve ritenere che la stessa competa con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale
.
In particolare, per le imprese si ritiene che condizione per poter fruire dell'agevolazione “è che all'intervento di risparmio energetico consegua una effettiva riduzione dei consumi energetici nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, mentre l'agevolazione non può riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell'attività esercitata”.Per la società che ha avanzato il quesito ed esercitante l'attività di pura locazione, gli immobili sui quali dovrebbero essere realizzati gli interventi di riqualificazione energetica rappresentano l'oggetto dell'attività esercitata e non cespiti strumentali. La circolare n. 112 del 21 maggio 1999 ha precisato che non sono strumentali gli immobili che, pur potendo essere considerati tali rispetto alle finalità che il soggetto di imposta persegue attraverso l'esercizio dell'impresa, costituiscono nel contempo l'oggetto della predetta attività imprenditoriale, come nell'ipotesi degli immobili locati a terzi e, in particolare, quelli locati dalle società immobiliari.

Pertanto, conclude l'Agenzia delle Entrate, la società istante non può usufruire della detrazione del 55% per i lavori di riqualificazione energetica eseguiti sugli immobili adibiti a locazione abitativa

detrazione 65% per recupero sottotetto.

Secondo voi, si possono detrarre al 55% gli infissi per una mansarda recuperata da un sottotetto?

Se il sottotetto era prima riscaldato: SI
Se, come probabile, stai invece recuperando un volume prima non riscaldato e non abitabile, si tratta di ampliamento del volume riscaldato esistente e quindi il relativo involucro non può essere agevolato.



Sto procedendo alla ristutturazione di un edificio con recupero di sottotetto per la trasformazione di un grosso appartamento in tre unità indipendenti ciascuna su due livelli.
Tutto avviene a parità di volumi, superfici ed altezze ovvero a parità di sagoma esterna. Posso beneficiare della detrazione fiscale per gli adeguamenti di riqualificazione energetica che sto realizzando in tutte e tre le nuove unità immobiliari (isolamento dell'involucro verso l'esterno e verso locali non riscaldati (tetto , cappotti, impianti di riscaldamento e infissi)?


In caso di recupero del sottotetto, si ha diritto alla detrazione del 55% ma solo se il volume recuperato non determina nuova unità abitative, ma contribuisce ad ampliare quelle esistenti.

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tratto da Il Sole 24 ore



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