Cosa citare in atto - Studio Tecnico E Catastale - Arch.Borsani e Geom.Colombo

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Cosa citare in atto

Compravendita - IVA

Tratto da
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Studio n. 5389/C
Menzioni urbanistiche e validità degli atti notarili
Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 30 ottobre 2004

Menzioni necessarie ai fini della validità degli atti

Interventi successivi alla costruzione:
1) è obbligatoria la menzione degli estremi del titolo abilitativo edilizio solo relativamente ad interventi di ristrutturazione “cd. maggiore”
secondo la definizione ricavabile dal combinato disposto dell’art. 3 primo comma lett. d) e dell’art. 10 primo
comma lett. c)
D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia).
In particolare dovranno essere citati gli estremi:
- della licenza edilizia, o della concessione edilizia o del permesso di costruire, a seconda dell’epoca di intervento;
- ovvero, qualora ci sia avvalsi della facoltà riconosciuta dall’art. 22 terzo comma T.U., della denuncia di inizio attività,
2) non è invece obbligatoria la menzione degli estremi del titolo abilitativo edilizio per tutti gli altri interventi sull’esistente che non siano riconducibili alla tipologia della “ristrutturazione maggiore”
(ad esempio frazionamenti di unità, mutamenti di destinazione d’uso funzionali, semplici modifiche prospettiche, ecc. ecc.),
3) in caso di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo:
non vi è l'obbligo di citare in atto gli estremi del provvedimento autorizzativo (autorizzazione edilizia o D.I.A.
a seconda dell'epoca dell'intervento) non solo perché trattasi di interventi che non portano, per definizione, ad organismi edilizi diversi, neppure in parte, da quelli preesistenti, ma anche perché NON vi è alcun obbligo per legge (artt. 17 e 40 legge 47/1985 e art. 46 T.U.) di citare in atto gli estremi delle autorizzazioni edilizie e delle D.I.A. presentate a sensi dell’art. 22 primo e secondo comma T.U.
4) in caso di altre opere soggette ad autorizzazione o denuncia di inizio attività:
non vi è alcuna menzione da inserire in atto perché NON vi è alcun obbligo per legge (artt. 17 e 40 legge 47/1985 e art. 46 T.U.) di citare in atto gli estremi delle autorizzazioni edilizie e delle D.I.A. presentate a sensi dell’art. 22 primo e secondo comma T.U. Benché non obbligatorio, riteniamo, comunque, opportuno, nei casi di cui sopra sub
2) sub 3) e sub 4), riportare in atto gli estremi dei relativi provvedimenti autorizzativi o degli eventuali titoli abilitativi in sanatoria, se rilasciati, ovvero delle istanze di sanatoria ancora “in itinere” a sensi dell’art. 2 comma 58 legge 662/1996.

Giovanni Rizzi

 
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