Ultime Novità 2013 - Studio Tecnico E Catastale - Arch.Borsani e Geom.Colombo

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Ultime Novità 2013

APE e 65%

65% FINO AL 31.12.2014

Sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2014 per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, spetta una detrazione del 65%. Dal 1° gennaio 2014 la detrazione sarà del 36%, cioè quella ordinariamente prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia.
Per le spese sostenute per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65% si applica fino al
30 giugno 2014.

50% FINO AL 31.12.2013

Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 50% e si calcola su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare; anche sulle ulteriori spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.




Aggiornamento Luglio 2013 APE o ACE?

Nella Regione Lombardia cambia poco o nulla:
continua a valere e prevalere la norma locale e continuerà a chiamarsi ACE e non APE (Attestato di Prestazione Energetica).
La compilazione dell'attestato continuerà a rispondere al sistema di calcolo del CENED+.
Infine anche le sanzioni previste rimarranno le stesse.
Tutto queste norme derivano dall'art.17 del Dlgs 192/2005 in cui è previsto una specia di autonomia da parte della nostra regione.



Aggiornamento Dicembre 2011

La Regione Lombardia ha introdotto una grossa novità per gli inserzionisti che pubblicano annunci commerciali per immobili nel territorio:

Obblighi in materia di certificazione energetica.
Art. 9, comma 1, lettera d) della l.r. 24/2006

Dal giorno 1 gennaio 2012 entra in vigore l´obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica degli immobili oggetto di annunci commerciali per la vendita o per l'affitto. L´obbligo si applica a tutti gli annunci pubblicati su siti web, giornali, cartelli, volantini, manifesti ....



Novembre 2011


Approvazione del nuovo modello di Attestato di Certificazione Energetica degli edifici
A decorrere dal 1° settembre 2011, l'ACE acquista efficacia con l'inserimento, nel sistema informativo regionale del file di interscambio dati, i cui contenuti sono di responsabilità del soggetto certificatore che lo ha asseverato.
Non sarà dunque più necessaria la notifica al Comune.

Le principali modifiche rispetto al "vecchio" modello di ACE riguardano:

•eliminazione nel box “Accettazione del Comune” del timbro per accettazione del Comune e del relativo logo presente nella prima pagina dell'ACE;
•sostituzione della dicitura “Numero di protocollo” con “Codice identificativo”;
•inserimento del Comune Catastale, dato fondamentale per identificare un immobile presso il Catasto e non sempre coincidente con il Comune Amministrativo;
•inserimento della dicitura “Installazione/sostituzione VMC” nel box riguardante i possibili interventi migliorativi del sistema edificio impianto termico.


55%

Il 31 dicembre di quest'anno scade la detrazione del 55% sui lavori del risparmio energetico.

36%
Le ultime 3 manovre finanziarie sono intervenute per semplificare la burocrazia:
niente più comunicazione alle Entrate prima di avviare il cantiere, né mandopera in fattura.
Dal 17 settembre è anche possibile negoziare il trasferimento dei bonus in caso di compravendite.
Sempre dalla stessa data chi ristruttura una casa è chiamato a fare i conti con la nuova Iva al 21%.





CIRCOLARE N. 39/E
1 Luglio 2010
Agenzia delle Entrate


Acquisto di un immobile da ristrutturare

D:  Un  contribuente  acquista  un  immobile  da  adibire  ad  abitazione  principale, stipulando un mutuo per acquisto, e dopo qualche mese, prima della variazione di residenza,  apre  una  DIA  comprovata  dalla  relativa  concessione  edilizia  o  atto equivalente. Si chiede di sapere se la detrazione degli interessi pagati per il mutuo spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale e, comunque, entro due anni dall'acquisto.

R:
L'art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR prevede la detraibilità, nella misura del 19 per  cento,  per  un  importo  non  superiore  a  4.000  euro,  degli  interessi  passivi,  e relativi  oneri  accessori,  pagati  in  dipendenza  di  mutui  contratti  per  l'acquisto
dell'unità   immobiliare   da   adibire   ad   abitazione   principale   entro   un   anno dall'acquisto  stesso.  La  medesima  disposizione  stabilisce  che  nel  caso  in  cui l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, la detrazione
sugli interessi passivi pagati a fronte del mutuo spetta a decorrere dalla data in cui l'unità  immobiliare  è  adibita  a  dimora  abituale,  e  comunque  entro  due  anni dall'acquisto,  a  condizione  che  la  ristrutturazione  sia  comprovata  da  concessione edilizia o atto equivalente.
Conformemente a quanto precisato con circolare 20 aprile 2005, n. 15 (punto 4.3), si deve ritenere che anche nel caso in esame sarà possibile beneficiare della detrazione

Riqualificazione energetica di edifici oggetto di ampliamento

D: Un contribuente intende svolgere su un'abitazione regolarmente accatastata e dotata  di  impianto  di  riscaldamento  lavori  di  riqualificazione  energetica  per migliorarne il livello di classe energetica.
Può  fruire  della  detrazione  del  55  per  cento,  prevista  per  la  riqualificazione energetica  degli  edifici  in  caso  di  demolizione  e  ricostruzione  con  ampliamento ovvero  in  caso  di  ristrutturazione  con  ampliamento  senza  demolizione  delle murature portanti?

R: La spettanza della detrazione per gli interventi di risparmio energetico prevista dall'art.  1,  commi  344,  345,  346  e  347  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  è subordinata  alla  circostanza  che  i  predetti  interventi  siano  realizzati  su  edifici esistenti.
Con  la  circolare  del  31  maggio  2007,  n.  36/E  è  stato  precisato  che  nel  caso  di ristrutturazioni  con  demolizione  e ricostruzione  si  può  accedere  all'incentivo  solo nel  caso  di  fedele  ricostruzione,  ravvisando  nelle  altre  fattispecie  il  concetto  di nuova costruzione.
Conseguentemente:  in  caso  di  demolizione  e  ricostruzione  con  ampliamento  non spetta la detrazione  in quanto l'intervento si considera "nuova costruzione"; in caso di  ristrutturazione  senza  demolizione  dell'esistente  e  ampliamento  la  detrazione
spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.
In quest'ultimo caso, comunque, l'agevolazione non può riguardare gli interventi di
riqualificazione energetica globale dell'edificio, previsti dall'articolo 1, comma 344,
della  legge  n.  296  del  2006,  atteso  che  per  tali  interventi  occorre  individuare  il
fabbisogno  di  energia  primaria  annua  riferita  all'intero  edificio,  comprensivo,
pertanto, anche dell'ampliamento.
Sono, invece, agevolabili gli interventi previsti dai commi 345, 346 e 347 dell'art. 1
della  citata  legge  n.  296  del  2006,  per  i  quali  la  detrazione  è  subordinata  alle
caratteristiche  tecniche  dei  singoli  elementi  costruttivi  (pareti,  infissi  ecc.)  o  dei
singoli impianti (pannelli solari, caldaie ecc). Nel caso in cui con tali interventi si
realizzino impianti al servizio dell'intero edificio la detrazione del 55 per cento, non
potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all'ampliamento, deve essere
calcolata solo sulla parte  imputabile all'edificio esistente.
Ai  fini  della  individuazione  della  quota  di  spesa  detraibile  come  precisato
nella circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, si dovrà utilizzare un criterio di ripartizione
proporzionale basato sulle quote millesimali.


 
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