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Detrazioni 65%:
Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti danno diritto a una detrazione (in dieci anni) Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'Ires (Imposta sul reddito delle società) pari al 55 per cento delle spese sostenute entro la fine del 2011.
La detrazione spetta per le spese sostenute, per:
interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un'apposita tabella. Detrazione massima: 100.000 euro
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti coperture e pavimenti, finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d'ingresso.
l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda. Detrazione massima: 60.000 euro
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Detrazione massima: 30.000 euro.
A partire dal 6 luglio 2011, l'aliquota della ritenuta d'acconto, trattenuta dalle banche o dalle poste sui bonifici incassati da chi esegue lavori di ristrutturazioni edilizie, è del 4%.
CHI PUÒ USUFRUIRNE
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.
Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione anche: i titolari di un diritto reale sull'immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; chi detiene l'immobile in comodato.comunque precisato che i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza; pertanto per una società non è possibile fruire della detrazione in riferimento ad immobili locati. Ciò vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, poiché in questo caso i fabbricati concessi in affitto rappresentano l'oggetto dell'attività d'impresa, e non beni strumentali.
ADEMPIMENTI NECESSARI PER OTTENERE LA DETRAZIONE
Per fruire dell'agevolazione fiscale sulle spese energetiche è necessario acquisire i seguenti documenti:
asseverazione, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori;
l'attestato di certificazione energetica. Tale certificazione è prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi.
ATTENZIONE
Per le spese effettuate per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica.
IMPORTANTE
La legge recita anche che “la certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione” ma prevede anche che la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, debba essere rilasciata da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Tale scheda deve riportare la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito; dato si ottiene solo provvedendo alla redazione di due certificati energetici: uno prima e l'altro dopo i lavori
ATTENZIONE
non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva e l'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.