Accatastare il fotovoltaico - Studio Tecnico E Catastale - Arch.Borsani e Geom.Colombo

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Accatastare il fotovoltaico

APE e 65%

ACCATASTARE GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

QUALI ACCATASTARE:

E' necessario procedere, con dichiarazione di variazione, alla rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare a cui l'impianto risulta integrato,
allorquando lo stesso ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore.

Non hanno autonoma rilevanza catastale, e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari,
le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità in termini dimensionali e di potenza,
quali, ad esempio, quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici delle abitazioni.

In particolare, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
— la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt;
— la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo ovvero, sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
— per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m,

IN CHE CATEGORIA:

Sono equiparati a opifici e quindi vanno accatastati in categoria D/1

E LA RENDITA?

nella determinazione della relativa rendita catastale, qualora valutata in base al costo di ricostruzione, riferito all'epoca censuaria 1988-89, a cui applicare il saggio di fruttuosità fissato al 2%, devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in quanto ne determinano il carattere sostanziale di centrale elettrica e, quindi, di "opificio".

PERCHE', SU QUALE CONCETTO?

Ne consegue che ai fini dell'obbligo di accatastamento e della determinazione della rendita catastale di un impianto fotovoltaico non è fondamentale esclusivamente la facile amovibilità delle sue varie componenti impiantistiche, quanto, piuttosto, la capacità delle stesse, in rapporto con le altre porzioni immobiliari, di produrre un reddito ordinario, temporalmente rilevante, caratterizzante l'unità immobiliare a cui appartengono.

E NELLE AZIENDE AGRICOLE?

Riguardo ai requisiti oggettivi che devono essere soddisfatti affinché la produzione di energia da fonti fotovoltaiche possa essere assimilata ad attività agricola connessa,
si stabilisce che:
1. la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 kW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all'attività agricola;
2. la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all'attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:
a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall'articolo 2 del Dm 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti.
b) il volume d'affari derivante dell'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola ".
In coerenza con i principi finora esposti, quindi, agli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici realizzati su fondi agricoli, che soddisfano i requisiti sopra richiamati, deve essere riconosciuto il carattere di ruralità. Si deve, cioè, accertare, in sintesi che:
— l'azienda agricola esista, ossia si riscontri la presenza di terreni e beni strumentali che congiuntamente siano, di fatto, correlati alla produzione agricola;
— l'energia sia prodotta dall'imprenditore agricolo, nell'ambito dell'azienda agricola;
— l'impianto fotovoltaico sia posto nel comune ave sono ubicati i terreni agricoli, o in quelli limitrofi;
— almeno uno dei requisiti oggettivi, richiamati al paragrafo 4 della citata circolare n. 32 del 2009, sia soddisfatto.
Pertanto, agli immobili ospitanti le installazioni fotovoltaiche, censiti autonomamente e per i quali sussistono i requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità, nel caso in cui ricorra l'obbligo di dichiarazione in catasto, è attribuita la categoria "D/10 -fabbricati per funzioni produttive connesse al/e attività agricole", con rendita determinata secondo le consuete disposizioni di prassi.


 
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