Studio Tecnico E Catastale - Arch.Borsani e Geom.Colombo


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IMU LEGNANO

Tributi

IMU

Si informa che, con Decreto Legge n. 54 del 21.05.2013, il versamento dell'acconto IMU
è stato sospeso per le seguenti categorie di immobili:

1. abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
3. terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Conseguentemente
gli immobili per cui è dovuto l'acconto da effettuare entro il 17 giugno 2013 sono:
- Fabbricati adibiti ad abitazione principale in categoria A/1, A/8 e A/9- Fabbricati residenziali (gruppo catastale A, escluso A/10) che non costituiscono abitazione principale (ivi comprese le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado)- Fabbricati in categoria A/10 - Uffici- Fabbricati del gruppo B- Fabbricati di categoria C/1 - Negozi- Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (ossia tutti gli immobili che non siano 1^ pertinenza di fabbricati adibiti ad abitazione principale)- Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5- Fabbricati del gruppo D (esclusi fabbricati rurali in categoria D/10)- Aree fabbricabili
Per tali immobili l'acconto deve essere effettuato utilizzando le aliquote IMU dell'anno 2012, in misura pari al 50% dell'imposta annuale. Il saldo verrà effettuato entro il 16 dicembre 2013 utilizzando le aliquote nel frattempo deliberate per l'anno 2013.
Poiché le aliquote 2013 non sono ancora state deliberate non è possibile, in ogni caso, versare l'IMU 2013 in un'unica soluzione a giugno.

Si ricorda che la destinazione della quota Comune e quota Stato è stata modificata relativamente a:- fabbricati produttivi (gruppo D): l'aliquota base dello 0,76% è interamente destinata allo Stato e la differenza al Comune;- tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: il versamento va eseguito a favore solo del Comune.

E' dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto.
L'imposta è determinata applicando al valore degli immobili le aliquote previste.

Fabbricati - Il valore è dato dalla rendita catastale, aumentata del 5%, moltiplicata per i seguenti coefficienti:

x 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso categoria A/10) - C/2 - C/6 - C/7
x 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e categorie C/3 - C/4 - C/5
x 80 per le categorie D/5 - A/10
x 65 per la categoria D (esclusi i fabbricati di categoria D/5)
x 55 per i fabbricati di categoria C/1

Aree fabbricabili - Valore venale in comune commercio al 1 Gennaio dell'anno di imposizione.

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
Non ancora nota

MODALITA' DI VERSAMENTO
Acconto entro il 17 giugno 2013
I Codici Tributo per il versamento dell'IMU tramite modello F24, approvati con
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012, sono i seguenti:

- 3912 - IMU - abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE
- 3913 - IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE
- 3914 - IMU - terreni agricoli - COMUNE
- 3915 - IMU - terreni agricoli - STATO
- 3916 - IMU - aree fabbricabili - COMUNE
- 3917 - IMU - aree fabbricabili - STATO
- 3918 - IMU - altri fabbricati - COMUNE
- 3919 - IMU - altri fabbricati - STATO
- 3923 - IMU - interessi da accertamento - COMUNE
- 3924 - IMU - sanzioni da accertamento - COMUNE


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