Studio Tecnico E Catastale - Arch.Borsani e Geom.Colombo


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Fabbricati rurali

Catasto

Fabbricati ex rurali
Immobili per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità

La recente normativa ha stabilito che l'Agenzia del Territorio proceda all'individuazione dei fabbricati già iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità.

I possessori dell'immobile hanno l'obbligo di presentare denuncia di nuova costruzione urbana in catasto. La denuncia deve essere predisposta a firma di un tecnico abilitato alla redazione degli elaborati tecnici occorrenti.

Il mancato adempimento
Qualora i soggetti interessati non presentino le dichiarazioni al catasto edilizio urbano entro le scadenze, gli Uffici Provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, all'accatastamento e alla notifica dei relativi esiti .

Come si applica l’IMU sui fabbricati rurali strumentali?

La nuova normativa prevede l’assoggettamento ad IMU anche dei fabbricati rurali strumentali di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, che prima erano esclusi dall’ICI.

Nel caso dei fabbricati rurali strumentali, non è necessaria l’identità soggettiva tra l’utilizzatore del bene strumentale e il proprietario dell’immobile posto sul fondo asservito, in quanto il carattere rurale viene automaticamente riconosciuto alla costruzione strumentale all’attività agricola ed è sganciato dalla necessità di ulteriori requisiti specifici. L’unico criterio oggettivo previsto dall’articolo 9, comma 3 bis del dl 557/93 è il riconoscimento della ruralità della costruzione in sé e per sé considerata.

Si ricorda, inoltre, che i fabbricati rurali (strumentali e non) già iscritti al catasto edilizio urbano ed oggetto di variazione catastale ai fini del riconoscimento della ruralità (comma 14-bis, art. 13, del d.l. 201), saranno assoggettati all’IMU sulla base dell’avvenuta riclassificazione;

COMUNICATO del 11 Gennaio 2012
Fabbricati rurali: domande per il riconoscimento del requisito di
ruralità, da presentare entro il 31 marzo 2012
Il legislatore, con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, del decreto legge
6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto la lettera
d-bis del comma 14 dell’articolo 13,
con cui sono state abrogate le disposizioni di cui all'art. 7, commi 2-
bis, 2-ter e 2-
quater, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevedevano, per gli immobili rurali ad uso abitativo,
l’attribuzione della categoria A/6 e, per gli immobili rurali ad uso strumentale, la
categoria D/10, a seguito della presentazione di apposita domanda di variazione
all’Agenzia del Territorio.
Il comma 14-
bis del predetto articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, introdotto
dalla medesima legge di conversione, peraltro, ha espressamente fatto salvi gli effetti
delle domande di variazione già presentate ai fini del riconoscimento della ruralità degli
immobili, stabilendo che le modalità per l’inserimento negli atti catastali della
sussistenza del predetto requisito di ruralità siano definite con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, fermo restando il classamento originario degli immobili
rurali.
Con l’art. 29, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, in corso di
conversione, recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative”,
cosiddetto “mille proroghe”, è stato, inoltre, previsto che, in relazione al
riconoscimento del citato requisito di ruralità, rimangono salvi gli effetti delle domande
di variazione presentate anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti,
purché entro e non oltre il 31 marzo 2012.
Pertanto, in attesa della emanazione del richiamato decreto ministeriale attuativo,
possono essere utilizzati i modelli già approvati con il decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze 14 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale, n. 220 del 21 settembre 2011, tenendo presente che le richieste
avanzate non producono variazione di categoria negli atti del catasto, per la
destinazione abitativa, fermo restando i relativi effetti ai fini del riconoscimento del
carattere di ruralità dell’immobile.
Per la presentazione delle suddette domande di variazione, l’Agenzia del Territorio ha
reso disponibile nel proprio sito internet un’applicazione che consente la compilazione
della domanda e la stampa della stessa con modalità informatiche, con l’attribuzione di
uno specifico codice identificativo, a conferma dell’avvenuta acquisizione a sistema dei
dati contenuti nella domanda di variazione.



GIUGNO 2011 SCADUTI I TERMINI
Come informa una nota dell’Agenzia del Territorio, lo scorso 2 maggio 2011 è scaduto il termine ultimo per l’accatastamento spontaneo dei cosiddetti “immobili fantasma”, fabbricati non iscritti al Catasto, o che, a seguito di interventi edilizi, hanno subito modifiche o variazioni di destinazione d’uso non dichiarate alla suddetta Agenzia.
Partiranno nei prossimi giorni, su tutto il territorio nazionale, i sopralluoghi dei tecnici dell’Agenzia, allo scopo di raccogliere i dati su ogni singolo immobile, necessari all’attribuzione della rendita catastale presunta, che sarà iscritta transitoriamente in Catasto e consentirà di riscuotere i tributi erariali e locali, gli oneri e le relative sanzioni, con decorrenza 1° gennaio 2007.
L’Agenzia inizierà l'attività di sopralluogo propedeutiche all’attribuzione della rendita.
Tale rendita, che sarà notificata mediante affissione all’albo pretorio dei Comuni in cui sono ubicati gli immobili e sarà determinata sulla base del classamento e della consistenza di ciascuna unità immobiliare.
Questa procedura rappresenta il primo passo verso la regolarizzazione degli immobili che non risultano dichiarati al Catasto e permetterà all’Agenzia del Territorio di realizzare un duplice risultato: il contrasto all’evasione fiscale in campo immobiliare ed il completamento delle banche dati catastali, che consentiranno di fornire a tutti gli utenti pubblici e privati servizi sempre più efficaci per il governo del territorio


18/11/2011
Con la circolare n. 7/2011, pubblicata oggi, l'Agenzia del Territorio definisce le modalità di aggiornamento delle banche dati catastali, in seguito all'attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati al Catasto.La circolare specifica anche le modalità di trattazione degli atti e la loro notifica ai proprietari degli immobili fantasma.


L'articolo 19 del DL 78/2010 prevede
ai titolari di diritti reali sugli
immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, di procedere alla presentazione della dischiarazione di aggiornamento catastale.
Altrimenti l'Agenzia del Territorio procederà con l'attribuzione di una rendita presunta da iscrivere transitoriamente in Catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni.

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